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Pubblicato: Venerdì, 03 Aprile 2020 13:55
ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29-3-2020
-MACELLERIA Rago Roberto - Via G. Basta
. ALLEGRETTI ROCCO - Via dei Coronei n. 6
- ALIMENTARI E NON SOLO di LOSASSO TERESA - Via Flavio Gioia
- EMPORIO PANDA MARKET di BENEDETTO VINCENZA - Corso dei Lavoratori n. 15
- PISANI MARIA - Corso dei Lavoratori n. 2
- BAR FRUTTA di TAURISANO ROSA - Via Piave n. 10
- PANIFICIO di Larocca N. s.a.s. - Largo Marconi n. 4
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Categoria: Avvisi
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Pubblicato: Mercoledì, 18 Marzo 2020 12:47
PATENTE 31.08.2020
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)
REVISIONE 31.10.2020
In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
Art. 92 c. 4 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ 31.08.2020
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Art. 104 Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020)
FOGLIO ROSA 30.06.2020
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.
Art. 1 c. 2 MIT - Decreto Dirigenziale 10 marzo 2020, prot. n. 50
CQC 30.06.2020
Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Art. 1 MIT - Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020
CFP 30.06.2020
I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Art. 1 MIT - Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, prot. n. RU 8409 File avviso 9/2020
PERMESSO PROVVISORIO GUIDA (comm. medica) 30.06.2020
Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto. Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 108 del 11.03.2020
DIVIETO CIRCOLAZIONE TRASP. INTERNAZIONALE 15/22.03.2020
Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.
Art. 1 MIT Decreto Ministeriale 115 del 13.03.2020
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Categoria: Avvisi
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Pubblicato: Mercoledì, 13 Novembre 2019 08:15

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo – fatta eccezione per i casi previsti al comma 2 della stessa ordinanza – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma l, lettere da a) a f), comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.
Al fine di consentire il censimento dei dati occorrenti al fine di gestire l’emergenza epidemiologica le persone di cui sopra sono tenute a compilare modello allegato con i dati indicati.